Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale della Filcams Cgil Campania: “Grande soddisfazione per il risultato raggiunto insieme ai nostri uffici legali, sancito il diritto al riconoscimento del superminimo in sede di passaggio di cantiere”
Napoli. «La Filcams CGIL A.M. Napoli, da oggi, sarà ancora più determinata a segnalare alle stazioni appaltanti, in fase di contrattazione d’anticipo, le condizioni economiche di miglior favore presenti nell’appalto per far sì che, in fase di aggiudicazione, le offerte economiche presentate dalle aziende concorrenti garantiscano pienamente tutti i diritti occupazionali e salariali dei lavoratori coinvolti così come sancito dal CCNL e, ora, più chiaramente anche dal Tribunale di Napoli».
Questo il contenuto di una nota della Filcams Cgil Campania diffusa in seguito alla sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli.
«Accoglie il ricorso e per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della voce “superminimo” nella misura in godimento a giugno 2022 e condanna la convenuta al pagamento delle differenze dovute decurtate a decorrere dal luglio 2022, da quantificarsi in separato giudizio» si legge nella sentenza del Giudice del Lavoro chiamato ad esprimersi su un ricorso avanzato da una persona che lavora come addetto alle pulizie di un’azienda che si è aggiudicata il servizio presso l’Asl Napoli 1 Centro.
«Grande soddisfazione in Filcams Cgil Napoli per il risultato raggiunto insieme ai nostri uffici legali – afferma Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale della Filcams Cgil Campania – il Tribunale di Napoli ha sancito i termini per un importante precedente sul territorio e nell’intero settore di applicazione del CCNL Multiservizi: da oggi, a ogni passaggio di cantiere, non potranno essere più messe in discussione le condizioni di miglior favore acquisite nel corso del tempo in busta paga dai lavoratori – e continua – è da tempo che lo stiamo sostenendo ma ad ogni passaggio di cantiere stava diventando sempre più difficile mantenerle per le aggiudicazioni degli appalti al ribasso».
Nella sentenza emessa dal Giudice del Lavoro si legge che «il riconoscimento del trattamento di miglior favore ha origine contrattuale. L’art. 18 del Ccnl di riferimento testualmente recita che per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo od assegno “ad personam”, nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.)».
Per chi volesse approfondire nella sentenza del Tribunale di Napoli viene chiarito che la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 9011/12, depositata il 5 giugno, ha osservato, nel caso scrutinato, che il lavoratore aveva ormai acquisito le condizioni individuali di miglior favore e quindi il diritto al superminimo che da tempo gli veniva corrisposto con continuità, per particolari meriti e come componente essenziale della retribuzione globale.
La Corte ha ritenuto che «il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso aveva perso l’originario carattere discrezionale, assumendo così, come espressamente previsto nel CCNL di categoria, carattere retributivo; pertanto, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l’impresa aggiudicatrice dell’appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio».
«Il Tribunale di Napoli ha accolto un ricorso presentato dagli uffici legali della Filcams CGIL A.M. Napoli in favore di un lavoratore al quale, in sede di passaggio di cantiere, l’azienda subentrante non aveva voluto riconoscere il pagamento del superminimo nonostante si trattasse di un passaggio di cantiere avvenuto ai sensi dell’art 4. lettera A del CCNL Multiservizi – si legge nella nota dell’organizzazione sindacale – Il giudice in sentenza, accogliendo la tesi difensiva dei nostri legali, ha stabilito che il superminimo ha origine contrattuale in quanto rientra «nella retribuzione globale tra le condizioni di miglior favore che la società aggiudicatrice dell’appalto è tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio».
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